Decreto Legge 626:
PER
PREVENIRE I DISTURBI DELLA SCRIVANIA
La normativa del Decreto Legislativo 626/94 si esprime anche in
materia di videoterminali e non trascura lo stress causato da arredi
inadeguati
Il Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 sulla
riorganizzazione della sicurezza del lavoro in azienda detta regole anche
per le attrezzature e l'ambiente di lavoro degli addetti ai videoterminali
. Attraverso il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della
direttiva Cee 90/270, per la prima volta il nostro legislatore agli
articoli 50/59 del titolo VI e all'allegato VII ha discplinato i problemi
derivanti da un'insufficiente progettazione del posto di lavoro, causa
delle maggiori conseguenze per il comfort, la salute e l'efficienza degli
operatori addetti ai videoterminali. E' infatti scientificamente acquisito
che sintomi quali la fatica psichica, dolori alle spalle e al collo,
disturbi alla vista, sono spesso attribuiti a tali carenze: tavoli troppo
bassi o troppo alti, sedie rigide o senza schienale , mancanza di
poggiapiedi, di supporti portadocumenti e così via. Questo testo di legge
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 12 Novembre 1994 e composto
da 98 articoli) sancisce all'allegato VII "le prescrizioni minime" al fine
di realizzare gli obiettivi del titolo VI. E' necessario però ricordare
che lo stesso provvedimento che doveva recepire l'omologo allegato della
Direttiva Cee 270/ 90 (costituito da tre parti: attrezzature, ambiente e
interfaccia elaboratore/uomo), riporta invece per un "errore materiale",
esclusivamente la prima parte cioè quella relativa alle attrezzature. A
tale dimenticanza tuttavia dovrebbe porre rimedio un altro Decreto
Legislativo con incluse le altre due parti.
La postazione ergonomica
Vediamo ora, in sintesi, i principali aspetti e disposizioni per
l'utilizzo di un posto di lavoro "equipaggiato" con
videoterminale:
LA SEDIA E LA SCRIVANIA La sedia per essere conforme
alle norme di sicurezza deve essere ben bilanciata, traslabile su rotelle
autofrenanti e dotata di sedile regolabile in altezza, mentre lo schienale
deve essere posizionato in modo da sostenere la zona lombare. La scrivania
invece deve avere una superficie poco riflettente, opaca, meglio se di
colori tenui o neutri. Le dimensioni dovranno permettere una certa libertà
di posizionamento degli elementi sulla scrivania (tastiera, schermo,
mouse, fogli e così via), così da rispettare l'ergonomia del posto di
lavoro. La distanza tra il bordo della scrivania e la tastiera, deve
essere di almeno 15 centimetri, così da consentire l'appoggio degli
avambracci;
GLI ACCESSORI Tra questi, spicca per importanza il
supporto portadocumenti che deve essere regolabile e collocato in modo
tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli
occhi;
LO SCHERMO Le caratteristiche degli schermi vengono
indicate tra le maggiori cause di "sconforto psichico" degli operatatori.
Tali proprietà includono il contrasto tra sfondo e caratteri, la capacità
di visualizzare sullo schermo, la stabilità e il colore dell'immagine
nonché presenza di riflessi luminosi;
LA STABILITA' DELLA IMMAGINE Questa deve essere
esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità;
IL CONTRASTO NELLA PERCEZIONE DELL'IMMAGINE La
brillantezza o il contrasto tra i caratteri o lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Grande
importanza riveste poi il contrasto dei caratteri, cioè il rapporto di
luminanza tra caratteri e spaziature;
LA MOBILITA' DELLO SCHERMO Esso deve essere
orientabile e inclinabile liberamente (+/-15°) per adeguarsi alle
necessità dell'operatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per
lo schermo o un piano regolabile;
LA PREVENZIONE DEI RIFLESSI Lo schermo non deve avere
riflessi e riverberi che possono causare molestie e disturbare
l'utilizzatore;
LA TASTIERA Questa deve essere inclinabile e
dissociata dallo schermo in modo da non consentire l'affaticamento di
braccia e mani. Lo strumento deve poi avere una superficie opaca così da
evitare i riflesi. In particolare i simboli dei tasti devono presentare
sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di
lavoro, mentre la tastiera deve essere mobile, indipendente dallo schermo,
per consentire all'operatore di trovare la sua migliore posizione
ergonomica;
IL SOFTWARE Le caratteristiche del programma devono
essere adeguate al lavoro da svolgere e tener conto delle capacità
dell'operatore, cioè il più possibile amichevole;
IGIENE AMBIENTALE Anche i videoterminali, come tutte
le apparecchiature elettroniche, dissipano calore. I luoghi a elevata
concentrazione di Vdt sono pertanto di norma condizionati, garantendo in
tal modo gli standard di benessere previsti dalle specifiche Iso. Per ciò
che riguarda il ricambio dell'aria, questo è sufficiente che sia di circa
20/30 metri cubi ora a persona, mentre la rumorosità ambientale non dovrà
superare il valore di 65 dB (A). Tali disposizioni si applicano solo a
quei lavoratori che utilizzano un videoterminale in modo sistematico e
abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere, per tutta la
settimana lavorativa. Non è quindi necessario che sui tratti di attività
svolta continuamente al videoterminale, essendo invece sufficiente che
quest'ultimo rientri nella normale dotazione di lavoro dell'impiegato e
che questi, per le esigenze intrinseche della sua attività, debba
utilizzarlo sistematicamente e abitualmente.
Salvaguardare chi usa il pc
In altre parole il legislatore ha voluto evitare la necessità di
un'indagine di fatti sull'effettiva e concreta utilizzazione del
videoterminale da parte del dipendente, attribuendo invece maggior
rilevanza alla circostanza che il videoterminale rientri nelle
attrezzature che questi deve utilizzare per lo svolgimento della propria
mansione. Per quanto riguarda poi l'operatività del Decreto, ai sensi
dell'art.58 le norme prese in esame risultano immediatamente vincolanti
per i posti di lavoro utilizzati dopo l'entrata in vigore del testo di
legge (e cioè a far data 27 Novembre '94), mentre una bozza del Decreto di
legge, recentemente approvato dal Governo, prevede per gli altri, uno
slittamento del termine al 1° Gennaio del prossimo anno.
Contenuto della norma
Art.50 - Campo di
applicazione: "Le presenti norme si applicano alle attività lavorative
in tutti i settori, pubblici e privati che comportano l'utilizzo di
videoterminali". Art.51-
Definizioni: "Si intende per lavoratore colui che utilizza
un'attrezzatura munita di Vdt in modo sistematico e abituale per almeno
quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause, per tutta la
settimana lavorativa". Art.52 -
Obblighi del datore di lavoro: "Il datore di lavoro, all'atto della
valutazione del rischio deve adottare le misure appropriate, con riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla
postura e all'affaticamento fisico e mentale; c) alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambientale". Art.53 - Organizzazione del lavoro: "Il
datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi in modo da
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni". Art.54 - Svolgimento
quotidiano del lavoro: "Il lavoratore, qualora svolga la propria
attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una
interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamenti di
attività, le cui modalità saranno stabilite dalla contrattazione
collettiva. In assenza di una disposizione contrattuale , il lavoratore ha
dirito ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro al
videoterminale". Art.55 -
Sorveglianza sanitaria: "I lavoratori prima di essere addetti al
dt, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali ed un esame degli occhi e della vista effettuati
dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la
necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. I lavoratori
classificati come idonei e quelli che abbiano compiuto i 45 anni sono
sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale . Il
lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente. La spesa relativa alla dotazione di
dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a
carico del datore di lavoro". Art.56
- Informazione e formazione: "Il datore di lavoro garantisce ai
lavoratori una formazione adeguata in ordine: alle misure ergonomiche e di
sicurezza applicabili al posto di lavoro; alle modalità di svolgimento
dell'attività; alla protezione degli occhi e della vista. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della sanità
stabilirà con decreto una guida d'uso dei videoterminali". Art.57 - Consultazione e
partecipazione: "Il datore di lavoro informa preventivamente i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti
tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del
lavoro". Art.58 - Adeguamento alle
norme: "I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto devono essere conformi alle prescrizioni
dell'allegato VII. Quelli invece utilizzati anteriormente devono essere
adeguati a quanto prescritto entro il 1°Gennaio 1997". Art.59 - Caratteristiche tecniche: "Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di Direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in
funzione del progresso tecnico, della evoluzione della normative e
specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle
attrezzature dotate di videoterminali".
LEGGE 626, ARRIVANO GLI
AIUTI
SICUREZZA SUL LAVORO
Due applicazioni destinate alle aziende che devono
definire sistemi di sicurezza conformi alle nuove normative
Dal 20 gennaio è operativa la nuova legge per la sicurezza sul lavoro
che integra e modifica la legislazione vigente con otto direttive
comunitarie. Il decreto legge 626/94 trasforma in maniera profonda il
sistema di sicurezza che le singole imprese sono chiamate a rispettare e
rappresenta quindi un momento importante delle politiche aziendali su
questi temi. Il passaggio da un sistema impositivo a uno "autoregolante",
infatti, comporta per le aziende non solo l'obbligo di rispettare la
normativa, ma anche quello di individuare autonomamente tutte le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute sul posto di
lavoro. Si tratta di un cambiamento molto importante, anche perché la
legge prevede per il datore di lavoro inadempiente sanzioni severe, sia
dal punto di vista economico sia in termini penali. Per questi motivi
Cedcamera (tel.02-85155461), l'azienda di servizi informativi della
Camera di Commercio di Milano, ha sviluppato due software a supporto delle
piccole e medie imprese impegnate a definire un sistema di sicurezza a
norma di legge: "Guida alla legge 626" e "Valutazione
e gestione del rischio". Il primo programma, strutturato con
frequenti richiami ipertestuali, fa riferimento a tutta la normativa
preesistente al decreto 626, al testo del decreto e a tutte le leggi a
esso collegate. Il menù principale, che è collegato con una serie di
sottomenù associati, comprende inoltre le voci "servizi e figure che la
legge introduce", "obblighi e sanzioni", "vigilanza della Pubblica
amministrazione" e "norme specifiche". L'utente, che può effettuare
anche ricerche a partire da una persona chiave, dispone di una apposita
finestra per gli appunti (con opzione di copia e incolla) e di un
segnalibro che, oltre a evidenziare la pagina desiderata, consente di
inserirla nel menù principale. In questo modo, è quindi possibile
personalizzare il menù inserendo i riferimenti di proprio interesse.
"Valutazione e gestione del rischio" è invece un software più operativo
che permette di valutare i rischi all'interno dell'azienda e le eventuali
soluzioni di sicurezza attraverso una serie di schede. La check
list pone infatti una serie di domande relative alle nuove norme: per
esempio, nel caso si risponda negativamente al quesito se le porte di
sicurezza dei locali sono liberi da impedimenti ,si illumina la parola
"rischio". Al termine del processo, l'utente è così in grado di definire
autonomamente entità e probabilità dei rischi all'interno
dell'impresa. L'intero processo di valutazione, che è diviso in tre
parti (individuazione dei luoghi di lavoro; individuazione delle
situazioni di pericolo e valutazione dei rischi), può essere stampato sia
nella sua versione ufficiale e obbligatoria, che deve essere consegnata
alle Usl, sia nella versione che invece l'azienda deve tenere per
sè. Il software, che propone anche una finestra dedicata alle sostanze
pericolose, permette quindi di definire un programma di sicurezza a norma
di legge corredato da appositi "scadenziari" che indicano le azioni da
svolgere. I software "Guida alla legge 626" e "Valutazione e gestione
del rischio" supportano Windows e costano, rispettivamente, 140 mila e 290
mila lire; se acquistati insieme sono invece venduti da Cedcamera al
prezzo di 395 mila lire. L'assistenza tecnica è inclusa nei prezzi. La
Camera di Commercio di Milano (su Internet, http://www.camcon.milano.it/camera
mi) ha inoltre attivato due numeri verdi a cui le aziende possono
rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: 167832014 e
167826168. Sempre in relazione a queste tematiche, un aiuto importante
lo fornisce anche l'Associazione Ambiente e Lavoro
(tel.02-26223120), che ha messo a disposizione su Internet
(l'indirizzo è http://www.agora.stm.it/ael)
banche dati sulla protezione ambientale e la sicurezza sul posto di
lavoro, testi di legge e relative scadenze, indirizzi e notizie utili.
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