Decreto Legge 626:

PER PREVENIRE I DISTURBI DELLA SCRIVANIA

La normativa del Decreto Legislativo 626/94 si esprime anche in materia di videoterminali e non trascura lo stress causato da arredi inadeguati


Il Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994 sulla riorganizzazione della sicurezza del lavoro in azienda detta regole anche per le attrezzature e l'ambiente di lavoro degli addetti ai videoterminali . Attraverso il recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva Cee 90/270, per la prima volta il nostro legislatore agli articoli 50/59 del titolo VI e all'allegato VII ha discplinato i problemi derivanti da un'insufficiente progettazione del posto di lavoro, causa delle maggiori conseguenze per il comfort, la salute e l'efficienza degli operatori addetti ai videoterminali. E' infatti scientificamente acquisito che sintomi quali la fatica psichica, dolori alle spalle e al collo, disturbi alla vista, sono spesso attribuiti a tali carenze: tavoli troppo bassi o troppo alti, sedie rigide o senza schienale , mancanza di poggiapiedi, di supporti portadocumenti e così via. Questo testo di legge (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 12 Novembre 1994 e composto da 98 articoli) sancisce all'allegato VII "le prescrizioni minime" al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI. E' necessario però ricordare che lo stesso provvedimento che doveva recepire l'omologo allegato della Direttiva Cee 270/ 90 (costituito da tre parti: attrezzature, ambiente e interfaccia elaboratore/uomo), riporta invece per un "errore materiale", esclusivamente la prima parte cioè quella relativa alle attrezzature. A tale dimenticanza tuttavia dovrebbe porre rimedio un altro Decreto Legislativo con incluse le altre due parti.

La postazione ergonomica

Vediamo ora, in sintesi, i principali aspetti e disposizioni per l'utilizzo di un posto di lavoro "equipaggiato" con videoterminale:

LA SEDIA E LA SCRIVANIA
La sedia per essere conforme alle norme di sicurezza deve essere ben bilanciata, traslabile su rotelle autofrenanti e dotata di sedile regolabile in altezza, mentre lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere la zona lombare. La scrivania invece deve avere una superficie poco riflettente, opaca, meglio se di colori tenui o neutri. Le dimensioni dovranno permettere una certa libertà di posizionamento degli elementi sulla scrivania (tastiera, schermo, mouse, fogli e così via), così da rispettare l'ergonomia del posto di lavoro. La distanza tra il bordo della scrivania e la tastiera, deve essere di almeno 15 centimetri, così da consentire l'appoggio degli avambracci;
GLI ACCESSORI
Tra questi, spicca per importanza il supporto portadocumenti che deve essere regolabile e collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi;
LO SCHERMO
Le caratteristiche degli schermi vengono indicate tra le maggiori cause di "sconforto psichico" degli operatatori. Tali proprietà includono il contrasto tra sfondo e caratteri, la capacità di visualizzare sullo schermo, la stabilità e il colore dell'immagine nonché presenza di riflessi luminosi;
LA STABILITA' DELLA IMMAGINE
Questa deve essere esente da sfarfallamento o da altre forme di instabilità;
IL CONTRASTO NELLA PERCEZIONE DELL'IMMAGINE
La brillantezza o il contrasto tra i caratteri o lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Grande importanza riveste poi il contrasto dei caratteri, cioè il rapporto di luminanza tra caratteri e spaziature;
LA MOBILITA' DELLO SCHERMO
Esso deve essere orientabile e inclinabile liberamente (+/-15°) per adeguarsi alle necessità dell'operatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile;
LA PREVENZIONE DEI RIFLESSI
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possono causare molestie e disturbare l'utilizzatore;
LA TASTIERA
Questa deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo in modo da non consentire l'affaticamento di braccia e mani. Lo strumento deve poi avere una superficie opaca così da evitare i riflesi. In particolare i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro, mentre la tastiera deve essere mobile, indipendente dallo schermo, per consentire all'operatore di trovare la sua migliore posizione ergonomica;
IL SOFTWARE
Le caratteristiche del programma devono essere adeguate al lavoro da svolgere e tener conto delle capacità dell'operatore, cioè il più possibile amichevole;
IGIENE AMBIENTALE
Anche i videoterminali, come tutte le apparecchiature elettroniche, dissipano calore. I luoghi a elevata concentrazione di Vdt sono pertanto di norma condizionati, garantendo in tal modo gli standard di benessere previsti dalle specifiche Iso. Per ciò che riguarda il ricambio dell'aria, questo è sufficiente che sia di circa 20/30 metri cubi ora a persona, mentre la rumorosità ambientale non dovrà superare il valore di 65 dB (A). Tali disposizioni si applicano solo a quei lavoratori che utilizzano un videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere, per tutta la settimana lavorativa. Non è quindi necessario che sui tratti di attività svolta continuamente al videoterminale, essendo invece sufficiente che quest'ultimo rientri nella normale dotazione di lavoro dell'impiegato e che questi, per le esigenze intrinseche della sua attività, debba utilizzarlo sistematicamente e abitualmente.

Salvaguardare chi usa il pc


In altre parole il legislatore ha voluto evitare la necessità di un'indagine di fatti sull'effettiva e concreta utilizzazione del videoterminale da parte del dipendente, attribuendo invece maggior rilevanza alla circostanza che il videoterminale rientri nelle attrezzature che questi deve utilizzare per lo svolgimento della propria mansione. Per quanto riguarda poi l'operatività del Decreto, ai sensi dell'art.58 le norme prese in esame risultano immediatamente vincolanti per i posti di lavoro utilizzati dopo l'entrata in vigore del testo di legge (e cioè a far data 27 Novembre '94), mentre una bozza del Decreto di legge, recentemente approvato dal Governo, prevede per gli altri, uno slittamento del termine al 1° Gennaio del prossimo anno.

Contenuto della norma


Art.50 - Campo di applicazione: "Le presenti norme si applicano alle attività lavorative in tutti i settori, pubblici e privati che comportano l'utilizzo di videoterminali".
Art.51- Definizioni: "Si intende per lavoratore colui che utilizza un'attrezzatura munita di Vdt in modo sistematico e abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotte le pause, per tutta la settimana lavorativa".
Art.52 - Obblighi del datore di lavoro: "Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio deve adottare le misure appropriate, con riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale".
Art.53 - Organizzazione del lavoro: "Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni".
Art.54 - Svolgimento quotidiano del lavoro: "Il lavoratore, qualora svolga la propria attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamenti di attività, le cui modalità saranno stabilite dalla contrattazione collettiva. In assenza di una disposizione contrattuale , il lavoratore ha dirito ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro al videoterminale".
Art.55 - Sorveglianza sanitaria: "I lavoratori prima di essere addetti al dt, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali ed un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. I lavoratori classificati come idonei e quelli che abbiano compiuto i 45 anni sono sottoposti a visita di controllo con periodicità almeno biennale . Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro".
Art.56 - Informazione e formazione: "Il datore di lavoro garantisce ai lavoratori una formazione adeguata in ordine: alle misure ergonomiche e di sicurezza applicabili al posto di lavoro; alle modalità di svolgimento dell'attività; alla protezione degli occhi e della vista. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello della sanità stabilirà con decreto una guida d'uso dei videoterminali".
Art.57 - Consultazione e partecipazione: "Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro".
Art.58 - Adeguamento alle norme: "I posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII. Quelli invece utilizzati anteriormente devono essere adeguati a quanto prescritto entro il 1°Gennaio 1997".
Art.59 - Caratteristiche tecniche: "Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di Direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione della normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali".



LEGGE 626, ARRIVANO GLI AIUTI

SICUREZZA SUL LAVORO

Due applicazioni destinate alle aziende
che devono definire sistemi di sicurezza conformi alle nuove normative

Dal 20 gennaio è operativa la nuova legge per la sicurezza sul lavoro che integra e modifica la legislazione vigente con otto direttive comunitarie.
Il decreto legge 626/94 trasforma in maniera profonda il sistema di sicurezza che le singole imprese sono chiamate a rispettare e rappresenta quindi un momento importante delle politiche aziendali su questi temi. Il passaggio da un sistema impositivo a uno "autoregolante", infatti, comporta per le aziende non solo l'obbligo di rispettare la normativa, ma anche quello di individuare autonomamente tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro.
Si tratta di un cambiamento molto importante, anche perché la legge prevede per il datore di lavoro inadempiente sanzioni severe, sia dal punto di vista economico sia in termini penali. Per questi motivi Cedcamera (tel.02-85155461), l'azienda di servizi informativi della Camera di Commercio di Milano, ha sviluppato due software a supporto delle piccole e medie imprese impegnate a definire un sistema di sicurezza a norma di legge: "Guida alla legge 626" e "Valutazione e gestione del rischio".
Il primo programma, strutturato con frequenti richiami ipertestuali, fa riferimento a tutta la normativa preesistente al decreto 626, al testo del decreto e a tutte le leggi a esso collegate.
Il menù principale, che è collegato con una serie di sottomenù associati, comprende inoltre le voci "servizi e figure che la legge introduce", "obblighi e sanzioni", "vigilanza della Pubblica amministrazione" e "norme specifiche".
L'utente, che può effettuare anche ricerche a partire da una persona chiave, dispone di una apposita finestra per gli appunti (con opzione di copia e incolla) e di un segnalibro che, oltre a evidenziare la pagina desiderata, consente di inserirla nel menù principale.
In questo modo, è quindi possibile personalizzare il menù inserendo i riferimenti di proprio interesse. "Valutazione e gestione del rischio" è invece un software più operativo che permette di valutare i rischi all'interno dell'azienda e le eventuali soluzioni di sicurezza attraverso una serie di schede. La check list pone infatti una serie di domande relative alle nuove norme: per esempio, nel caso si risponda negativamente al quesito se le porte di sicurezza dei locali sono liberi da impedimenti ,si illumina la parola "rischio". Al termine del processo, l'utente è così in grado di definire autonomamente entità e probabilità dei rischi all'interno dell'impresa.
L'intero processo di valutazione, che è diviso in tre parti (individuazione dei luoghi di lavoro; individuazione delle situazioni di pericolo e valutazione dei rischi), può essere stampato sia nella sua versione ufficiale e obbligatoria, che deve essere consegnata alle Usl, sia nella versione che invece l'azienda deve tenere per sè.
Il software, che propone anche una finestra dedicata alle sostanze pericolose, permette quindi di definire un programma di sicurezza a norma di legge corredato da appositi "scadenziari" che indicano le azioni da svolgere.
I software "Guida alla legge 626" e "Valutazione e gestione del rischio" supportano Windows e costano, rispettivamente, 140 mila e 290 mila lire; se acquistati insieme sono invece venduti da Cedcamera al prezzo di 395 mila lire. L'assistenza tecnica è inclusa nei prezzi.
La Camera di Commercio di Milano (su Internet, http://www.camcon.milano.it/camera mi) ha inoltre attivato due numeri verdi a cui le aziende possono rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: 167832014 e 167826168. Sempre in relazione a queste tematiche, un aiuto importante lo fornisce anche l'Associazione Ambiente e Lavoro (tel.02-26223120), che ha messo a disposizione su Internet (l'indirizzo è http://www.agora.stm.it/ael) banche dati sulla protezione ambientale e la sicurezza sul posto di lavoro, testi di legge e relative scadenze, indirizzi e notizie utili.