Testo Integrale
Legge 675/96
Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1.- Finalità e definizioni
1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità
personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro
ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una
o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero
di identificazione personale;
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali,
ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione
e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati,
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non
può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea
di ogni altra operazione del trattamento;
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque
effettuato nel territorio dello Stato.
Art. 3 - Trattamento di dati per fini esclusivamente
personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i
dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché le disposizioni
di cui agli articoli 18 e 36.
Art. 4 - Particolari trattamenti in ambito pubblico
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo
di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato
o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta
eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5 - Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il
trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6 - Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero
è soggetto alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.